Irap per i professionisti, la prima sentenza della Corte di Cassazione

Cass. civ., Sez. V, 16 febbraio 2007, n. 3680
IRAP – LAVORO AUTONOMO

A norma del combinato disposto degli artt. 2, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1, TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003, e all’art. 53, comma 1, del medesimo TUIR nella versione vigente dall’1 gennaio 2004) è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non “autonomamente organizzata”.

Il requisito dell'”autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate

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