La Cassazione inquadra il difetto di motivazione della sentenza tributaria.

Con la sentenza dell’11.02.2009 num. 3303 la sezione tributaria della Corte di Cassazione inquadra i confini del dfifetto di motivazione della sentenza affermando che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento Cass. n. 1756 del 27/01/2006).”

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