La Cassazione ancora sulla valenza della dichiarazione.

La Cassazione torna sulla valenza della dichiarazione con la sentenza del 19.01.2009 n. 1128 affermando che è “emendabile e ritrattabile ogni dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico.
E ciò, in quanto la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti.
Del resto, un sistema legislativo che intendesse negare in radice la rettificabilità della dichiarazione, darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva (cfr Sez. Un. n.15063/02, 17394/02, Cass.n.4388/04).Ed invero, il principio di diritto riportato postula, indispensabilmente, l’esistenza di un errore in cui incorre il contribuente, errore che per definizione riguarda il momento della dichiarazione e non deve attenere invece ad una resipiscenza, conseguente ad una diversa, successiva, valutazione della convenienza fiscale.
L’ipotesi della successiva scelta, dettata dall’opportunità, essendo di per sé incompatibile sul piano logico con quella dell’errore, deve essere pertanto esclusa con assoluta certezza ed all’uopo occorre che il contribuente alleghi e soprattutto provi la circostanza che egli avrebbe sicuramente indicato nell’atto dati diversi da quelli dichiarati, in quanto indubitabilmente fondati alla luce degli elementi in possesso al momento della dichiarazione, ove il percorso formativo della manifestazione e la dichiarazione in se stessa non fossero stati viziati dall’incidenza determinante dell’errore.
In difetto di tale prova, rimanendo indimostrata la stessa sussistenza dell’errore, il principio dell’emendabilità della dichiarazione erronea non può trovare ingresso”.

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Studio Legale Cacopardo
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