La Corte di Cassazione con la sentenza del 15.02.2010 n. 3519 ha statuito che “l’Amministrazione finanziaria può rivedere la propria posizione in ordine alla fondatezza della pretesa erariale non solo annullando e/o revocando l’atto impositivo, ma anche rinunciando a giudizio in corso alla pretesa tributaria, se a farlo è un funzionario con pieni poteri di rappresentanza“.
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