La Cassazione ancora sull’autotutela.

La Corte di Cassazione con la sentenza del 15.02.2010 n. 3519 ha statuito che “l’Amministrazione finanziaria può rivedere la propria posizione in ordine alla fondatezza della pretesa erariale non solo annullando e/o revocando l’atto impositivo, ma anche rinunciando a giudizio in corso alla pretesa tributaria, se a farlo è un funzionario con pieni poteri di rappresentanza“.
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