La Corte di Cassazione n. 18906 del 16.09.2011 conferma la nullità dell’atto di accertamento emesso prima del trascorrere dei sessanta giorni dalla chiusura dell’accesso o della verifica. Tale precetto fissato dall’art. 12 dello Statuto del contribuente si applica non solo alle verifiche o agli accessi ma anche alla semplice richiesta di documenti.
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