La Cassazione finisce l’anno pronunziandosi sia sulla motivazione per relationem che sull’onere della prova in materia di fatturazione per operazioni inesistenti.

La Cassazione con la sentenza  30.12.2009 n. 28057 si è pronunziata sulla motivazione per relationem confermando “la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: “In tema di accertamento tributario motivato per relationem, nella disciplina anteriore alla L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto dei contribuenti), la legittimità dell’avviso postula la conoscenza o la conoscibilità da parte del contribuente dell’atto richiamato, purchè il suo contenuto serva ad integrare anche gli atti (noti) cui rinvia per relationem sia già sufficiente ed il richiamo ad altri atti abbia pertanto solo valore narrativo), ovvero il contenuto di ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell’atto impositivo o di quello cui rinvia per relationem) sia già riportato nell’atto noto.
Ai fini dell’annullamento, pertanto, il contribuente deve provare non solo che gli atti ai quali fa riferimento l’atto impositivo (quelli cui esso rinvia) sono a lui sconosciuti, ma che almeno una parte del contenuto di essi sia necessaria ad integrare (direttamente o indirettamente)la motivazione del suddetto atto impositivo, e quest’ultimo (ovvero quelli cui esso rinvia) non la riporta, per cui non è comunque venuta a sua conoscenza.” (v. la recentissima sent. n. 2749 del 2009).” la pronunzia ha rigurdatoa nche l’onere probatorio in materia di fatture per operazioni inesistenti relativamente alle quali la Suprema Corte ha affermato “E’ principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui: “In materia di IVA, in ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, grava su di essa l’onere di provare che le operazioni, oggetto delle fatture, in realtà non sono state mai poste in essere.
Ma, se l’amministrazione fornisca validi elementi – alla stregua del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2 – per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni (anche solo parzialmente) fittizie, passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate” (cfr., ex multis, cass. civ. sentt. nn. 27341 e 18710 del 2005 e 2847 e 1023 e 15395 del 2008).”

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