La Cassazione con ordinanza n. 10173 del 9 maggio 2014 (ud 19 marzo 2014) della Cassazione Civile, Sez. VI fissa i parametri per presumere l’organizzazione ai fini Irap ed afferma “Le due affermazioni su cui si regge la motivazione dell’accertamento di fatto operato del giudice di merito in ordine all’effettiva sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione sono infatti, come già sopra evidenziato: a) l’affermazione dell’elevato numero di clienti e società seguite professionalmente del contribuente; b) la considerazione delle spese indicate nelle dichiarazioni del contribuente per immobili e per compenso per prestazioni di terzi. L’affermazione sub a) è del tutto priva di concludenza, giacchè il giudice di merito non spiega per quali ragioni dalla vastità della clientela del professionista si potrebbe/dovrebbe dedurre che quest’ultimo impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo significativo e non occasionale di lavoro altrui. L’affermazione sub b) è del tutto apodittica. A fronte della intrinseca modestia di tali spese, il giudice di merito avrebbe dovuto illustrare le concrete ragioni che consentirebbero di ritenere che i mezzi impiegati dal contribuente eccedano il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, o che il contribuente si avvalga in modo significativo e non occasionale di lavoro altrui (si veda, per un caso in cui la sezione Tributaria della Corte di cassazione ha ritenuto inadeguata la motivazione del giudice di merito che aveva giudicato sussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione in presenza di spese per collaborazioni e per beni strumentali di limitata entità, ord. n. 4492/12). Tale onere motivazionale non può ritenersi soddisfatto dal lapidario riferimento della sentenza gravata alle spese dichiarate dal contribuente per immobili e per compenso per prestazioni di terzi; dovendosi peraltro considerare, al riguardo, che, nemmeno potrebbe ritenersi risolutiva la presenza (peraltro nel solo anno 2005) di spese per retribuzione di lavoro dipendente. Come infatti è stato precisato nella recente sentenza di questa Corte n. 22021/13 la disponibilità di un dipendente (magari part time o con funzioni meramente esecutive) non necessariamente accresce la capacità produttiva del professionista, ossia non necessariamente si risolve in un fattore impersonale ed aggiuntivo alla sua produttività, potendo anche costituire una mera comodità per il professionista medesimo e per i suoi clienti. Anche in presenza di un rapporto di lavoro dipendente è dunque necessario, ai fini dell’assoggettabilità del professionista all’IRAP, che dagli atti risultino (ed il giudice di merito ponga a fondamento della propria decisione) evidenze da cui sia possibile dedurre che il dipendente determina un qualche potenziamento della capacità produttiva del professionista.”


