Con la sentenza n. 5190 del 28.02.2017 la Corte di Cassazione ha statuito che “”il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito” e tende all’accertamento sostanziale del rapporto controverso, sicché “solo quando l’atto di accertamento sia affetto da vizi formali a tal punto gravi da impedire l’identificazione dei presupposti impositivi e precludere l’esame del merito del rapporto tributario il giudizio deve concludersi con una pronuncia di semplice invalidazione, ostandovi altrimenti il principio di economia dei mezzi processuali, che consente al giudice di avvalersi dei propri poteri valutativi ed estimativi ai fini della decisione e, in forza dei poteri istruttori attribuiti dall’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, di acquisire aliunde i relativi elementi, prescindendo dagli accertamenti dell’Ufficio e sostituendo la propria valutazione a quella operata dallo stesso” (Cass. n. 13294 del 2016; Cass. n. 24611 del 2014; Cass. n. 11935 del 2012). E tuttavia, il giudice deve procedere a siffatta rideterminazione pur sempre entro i limiti posti dal petitum delle parti, costituenti un limite invalicabile ai poteri cognitivi ed estimativi del giudice tributario (v., ex plurimis, n. 13294 del 2016, Cass. n. 25317 del 2014, Cass. n. 21751 del 2011), comportando la connotazione di tale giudizio come “impugnazione” il vincolo del giudice ai motivi di censura dell’atto impugnato fatti valere dalle parti. Il riferimento al “merito”, che connota tale tipo di impugnazione, non può essere inteso, dunque, nel senso di una sostituzione piena del giudice tributario all’amministrazione, con potere di diretta riforma degli atti impugnati, ma solo come necessaria indagine sul rapporto tributario, limitata, però, al riscontro della consistenza della pretesa erariale, nei limiti delle censure mosse dalla parte all’atto impugnato (v. in motivazione Cass. n. 21751 del 2011). Ne consegue che la CTR pur avendo correttamente proceduto ad una valutazione sostitutiva sulla pretesa tributaria, nel rettificare il reddito d’impresa in misura superiore a quanto determinato con l’avviso di accertamento, ha superato i suddetti limiti”.


