a Sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 10362 del 7.05.2007, conferma che al di là dello smaltimento in proprio dei rifiuti industriali prodotti ed al di là dell’avvenuta assimilazione di alcuni rifiuti speciali a quelli urbani (esclusi i tossici e nocivi) operata dall’ente locale, l’art. 68 del d.lgs. 146/1994 “impone ai comuni di regolamentare le categorie dei locali ai fini del computo delle tariffe ed esclude esplicitamente dalla tassabilità le superfici di lavorazione industriale.
La Corte di Cassazione prosegue “Se dunque non può ulteriormente discutersi del fatto che l’art. 39 della L. n. 146/1994 ha fatto venir meno la previa valutazione di assimilabilità da parte del comune (Cass. n. 18087/2004), tale norma ha soltanto escluso la necessità dì un provvedimento di assimilazione per quei rifiuti già contemplati dall’abrogato art. 60, norma che non ricomprendeva tuttavia i rifiuti speciali, rientranti, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, fra i rifiuti “derivanti da lavorazioni industriali” disciplinati dall’art. 2 del D.P.R. n. 915 del 1982, e pertanto prodotti in superfici da considerarsi estranee al computo del calcolo della tassa in questione (Cass. n. 19462/2003;n. 12749/2002).
Essendo dunque le zone dello stabilimento nelle quali si svolgono lavorazioni industriali in ogni caso intassabili, nessuna dichiarazione ai fini Tarsu doveva fare la contribuente”.


