Con la sentenza del 12.09.2018 la Cassazione torna sulla rilevanza del dolo specifico in materia di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, affermando che “il reato previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 è un reato di pericolo che richiede il compimento di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, che siano in concreto idonei – in base ad un giudizio “ex ante” che valuti la sufficienza della consistenza del patrimonio del contribuente in rapporto alla pretesa dell’Erario – a rendere inefficace, in tutto o in parte, l’attività recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un’esecuzione esattoriale in atto (Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Pass, Rv. 266771). Del resto, il reato previsto dall’art. 11 D.Lgs. 74 del 2000 è caratterizzato dal dolo specifico, che ricorre quando l’alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, siano finalizzati alla sottrazione “al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrativi relativi a dette imposte” (Sez. 3, n. 27143 del 22/04/2015, Noviello, Rv. 264187)“.
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