Con l’ordinanza 1151 del 18 gennaio 2018 ha statuito in tema di decadenza nella riscossione delle sentenze passate in giudicato che la cartella di pagamento deve essere notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, e tale momento, se è stato instaurato il contenzioso, coincide con: – il decorso dei termini per l’appello della sentenza della Commissione tributaria provinciale; – il decorso dei termini per il ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale; – il deposito della sentenza della Corte di Cassazione, salvo il caso della sentenza di cassazione con rinvio (v. Cass. 27/03/2013, n. 7690)”


