La Cassazione sulla decadenza nella riscossione delle sentenze passate in giudicato

Con l’ordinanza 1151 del 18 gennaio 2018 ha statuito in tema di decadenza nella riscossione delle sentenze passate in giudicato che la cartella di pagamento deve essere notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, e tale momento, se è stato instaurato il contenzioso, coincide con: – il decorso dei termini per l’appello della sentenza della Commissione tributaria provinciale; – il decorso dei termini per il ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale; – il deposito della sentenza della Corte di Cassazione, salvo il caso della sentenza di cassazione con rinvio (v. Cass. 27/03/2013, n. 7690)”

 

 

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Studio Legale Cacopardo
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