La Cassazione sulla necessità della raccomandata informativa in tema di notifica della cartella di pagamento

Secondo la sentenza della sezione V della Corte di Cassazione dell’11.05.2020 “Se la cartella di pagamento non viene notificata nelle mani del destinatario, è necessario il conseguente invio della raccomandata informativa, elemento essenziale per considerare valida la procedura notificatoria. Nonostante la disciplina in materia tributaria rinvii a quella civilistica, è previsto in ogni caso espressamente anche il suindicato adempimento”. Ed ancora “Fermo restando che dolersi del mancato invio della lettera raccomandata ai sensi dell’art. 139 c.p.c. (in primo grado) e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in grado di appello) non sposta all’evidenza i termini della questione (recte, del thema decidendum), spettando in ogni caso al giudice di merito (in applicazione del principio generale iura novit curia) l’inquadramento sul piano giuridico della doglianza, va detto che quest’ultima disposizione, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte (Sez. 5, Sentenza n. 2868 del 03/02/2017). La CTR ha, pertanto, errato allorquando ha individuato l’unica fonte dell’invio della raccomandata informativa nel quarto comma dell’art. 139 c.p.c., escludendo il relativo obbligo, nel caso di specie, per non essere la notifica stata eseguita al portiere o al vicino. Non incide sull’applicabilità dell’art. 60 la circostanza, dedotta dalla resistente (pag. 8 del controricorso), secondo cui le notifiche sono state effettuate al figlio del socio accomandatario della contribuente o a soggetti addetti alla ricezione degli atti presso la sede della società, atteso che il comma 1, alla lettera b-bis, prescrive l’inoltro della raccomandata informativa ogni qual volta il consegnatario non è il destinatario dell’atto (da identificarsi, nel caso di specie, nel legale rappresentante – socio accomandatario – della società). D’altra parte, anche a voler in astratto condividere la tesi della controricorrente (secondo cui la raccomandata informativa non sarebbe necessaria allorquando la notifica, ai sensi del primo comma dell’art. 145 c.p.c., viene eseguita nelle mani di una persona addetta alla ricezione degli atti), si lascerebbe preferire una interpretazione (che trarrebbe fondamento dal testo dell’art. 145 c.p.c. -“in mancanza” – e troverebbe un suo precedente in Cass. n. 11702/02 in tema di notifica ai sensi dell’art. 660, ult. co ., c.p.c.), alla stregua della quale la distinzione corretta da effettuare sarebbe la seguente: a) se la notificazione viene eseguita a mani del legale rappresentante dell’ente o della persona incaricata a ricevere le notificazioni (nozione allargata di destinatario; soggetti da equipararsi al destinatario della persona giuridica in base al principio dell’immedesimazione organica), non occorrerebbe la raccomandata informativa, in quanto sarebbe configurabile una notifica a mani proprie (solo il portinaio non dipendente, e che non si qualifichi incaricato alla ricezione, non ha, infatti, alcun rapporto con l’organizzazione collettiva); b) la notificazione effettuata alla persona addetta alla sede o al portiere dello stabile richiederebbe, invece, la successiva spedizione della ulteriore raccomandata (così come richiede l’avviso di cui all’art. 660, ult. co, c.p.c.)”.

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