La Cassazione sulla triangolazione.

La Corte di cassazione con la sentenza 24964 depositata il 10 dicembre si pronuncia sulle triangolazioni.
La pronuncia tra origine da una verifica svolta dalla Gdf nei confronti di un’impresa italiana che vendeva i propri beni all’estero avvalendosi di prestazioni e forniture di altre imprese italiane specializzate. I trasporti internazionali venivano fatturati alla società oggetto del controllo (cessionaria).

Per tali acquisti da soggetti italiani, l’impresa verificata aveva beneficiato della non imponibilità prevista per le cessioni all’esportazione in base alla quale sono da considerarsi tali anche le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione di beni all’estero a cura o a nome dei cedenti anche per incarico dei cessionari. Secondo GdF ed Entrate i trasporti dovevano essere fatturati alle imprese italiane cedenti e non alla cessionaria, con la conseguenza che veniva meno il beneficio della non imponibilità Iva.
Secondo la Cassazione le cessioni devono intendersi non imponibili semprechè l’esportazione risulti da documento doganale o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura o della bolla emessa dai cedenti, nonché sulle fatture emesse dai cessionari.
Ne consegue, conclude la sentenza, che se la stessa Gdf ha dato atto dell’avvenuto trasporto all’estero dei beni, superando ogni ipotesi di operazione fraudolenta, la triangolazione deve ritenersi legittima.
La regolarità dell’operazione non richiede necessariamente che i trasporti siano stati a cura o a nome del cedente.

 

Share
0

Articoli correlati

Studio Legale Cacopardo
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza cookie per offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.