Il sindacato antielusivo deve tenere conto dell’evoluzione degli strumenti giuridici collegata alle rapide mutazioni della realtà economica nella quale possono trovare spazio forme nuove non necessariamente collegate a normali logiche di profitto della singola impresa.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1465 del 21.01.2009, depositata ieri che ha stabilito che “Il corollario elusivo ed i principi dell’abuso del diritto che ne costituiscono ragione sono dunque elementi di riscontro dai quali non e’ possibile prescindere per inquadrare le deduzioni fiscali sul piano soggettivo e su quello oggettivo onde verificare il lecito impiego o meno del concetto di inerenza entro il quale si inseriscono.
L’abuso invero costituisce una modalita’ di “aggiramento” della legge tributaria utilizzata per scopi non propri con forme e modelli ammessi dall’ordinamento giuridico per cui vi e’stretta correlazione tra condotta ipoteticamente elusiva e “portata” dell’inerenza che sottende l’applicabilita’ di meccanismi di detrazione e compensazione nella formazione del reddito di impresa, tanto implicando che i due fenomeni non possano essere vagliati l’uno indipendentemente dall’altro.
Spetta del resto al giudice – al di la’ delle deduzioni delle parti – la “qualificazione giuridica” dei fatti e dei comportamenti negoziali che debbono essere interpretati coerentemente con i principi del sistema tributario per ricevere la protezione garantita dal formale ossequio alle disposizioni di legge.
Ne’ va sottaciuto come questa Corte abbia rifiutato un concetto di rilevanza dell’elusione circoscritta ai soli settori legislativamente predeterminati od in ipotesi tassative (come quelle richiamate dall’art. 37 bis cit.) riconoscendo operante a tutto campo una clausola generale antiabuso (nucleo fondante dell’elusione ricavato dall’elaborazione della Corte di giustizia) a valere come regola di rango comunitario applicabile d’ufficio in ogni stato e grado a prescindere da specifiche deduzioni (Cass. 24.9.2008 n. 25374) ed utilizzabile per risolvere casi concreti connotati da fumus di elusivita’ anche in settori tendenzialmente estranei all’impatto del diritto comunitario quali quelli riguardanti l’imposizione diretta. (Cass. 13.10.2006 n. 22023 e Cass. 4.4.2008 n. 8772).
E su questo percorso evolutivo si pone la pronunzia delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU 23.12.2008 n. 30057) che ha puntualizzato – anche in ottica costituzionale – come il divieto di trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, rappresenti un principio generale non scritto vigente dell’ordinamento italiano siccome fondato sull’art. 53 Cost..


