Con la sentenza del 5.09.2014 n. 18770 la Corte di Cassazione pur affermando l’obbligo del contribuente a trasferire la propria residenza nell’immobile acquistato, statauisce che ” E’ tuttavia, non può non tenersi conto, al riguardo, di eventuali ostacoli nell’adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento ostativo a detto trasferimento (Cass. nn. 14399/2013; 7067/2014). In siffatte ipotesi, invero, dal momento che il compimento dell’attività amministrativa esula dal potere di controllo del contribuente, non può che aversi riguardo – ai fini di stabilire la tempestività dell’adempimento dell’obbligo in questione – all’unica attività che il medesimo può, e deve, compiere nel termine di diciotto mesi, stabilito dall’art. 1 del decreto cit., ossia alla formale dichiarazione di trasferimento, presentata presso il Comune della nuova residenza.”
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