La Cassazione torna sull’agevolazione prima casa e sul trasferimento della residenza

Con la sentenza del 5.09.2014 n. 18770 la Corte di Cassazione pur affermando l’obbligo del contribuente a trasferire la propria residenza nell’immobile acquistato, statauisce che ” E’ tuttavia, non può non tenersi conto, al riguardo, di eventuali ostacoli nell’adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento ostativo a detto trasferimento (Cass. nn. 14399/2013; 7067/2014). In siffatte ipotesi, invero, dal momento che il compimento dell’attività amministrativa esula dal potere di controllo del contribuente, non può che aversi riguardo – ai fini di stabilire la tempestività dell’adempimento dell’obbligo in questione – all’unica attività che il medesimo può, e deve, compiere nel termine di diciotto mesi, stabilito dall’art. 1 del decreto cit., ossia alla formale dichiarazione di trasferimento, presentata presso il Comune della nuova residenza.”

Share
0

Articoli correlati

Studio Legale Cacopardo
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza cookie per offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.