La Cassazione torna sull’organizzazione del professionista in materia di IRAP.

La Corte di Cassazione con la sentenza del 12.06.2008 n. 15774 ribadisce il principio secondo cui l’esistenza di un’autonoma organizzazione (costituente il presupposto per l’assoggettamento ad IRAP dei soggetti esercenti arti o professioni) deve essere intesa in senso oggettivo, nel senso di esigere un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall’aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui.

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