La Corte di Cassazione con la sentenza del 12.06.2008 n. 15774 ribadisce il principio secondo cui l’esistenza di un’autonoma organizzazione (costituente il presupposto per l’assoggettamento ad IRAP dei soggetti esercenti arti o professioni) deve essere intesa in senso oggettivo, nel senso di esigere un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall’aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui.
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