La Corte di Cassazione con sentenza num. 2479 del 4.02.2020 ha affermato che “la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, di recente, Cass. n.32958 del 20/12/2018) è ferma nel ritenere che «in virtù del principio di competenza nell’imputazione temporale dei componenti di reddito, avente carattere inderogabile, con riferimento ai contratti di appalto, concorrono alla formazione del reddito d’impresa, in un periodo determinato, esclusivamente i ricavi per i corrispettivi dei lavori ultimati, ossia per i quali sia intervenuta l’accettazione del committente, derivante dalla positiva esecuzione del collaudo o conseguente all’espressione, per “facta concludentia”, di una volontà incompatibile con la mancata accettazione, secondo quanto stabilito nell’art. 1665, comma 2 e 3, c.c. >>”.