La conoscenza del cessionario nelle fatture ritenute soggettivamente inesistenti.

La Corte di Cassazione con la sentenza 20853 dell’8.10′.2010 in materia di coinvolgimento dle cessionario in responsabilità per fatture ritenute soggettivamente inesistenti, afferma che l’Agenzia deve  “indicare gli “elementi obiettivi” dai quali, secondo il giudice comunitario (Corte Giust.izia CE, III, 6 luglio 2006, resa nei procediment.i riuniti C~439/04 e C~440/04), “risulti acclarato “. che la cessione sia stata effettuata nei confronti di un soggetto passivo che sapesse o avrebbe dovuto sapere di partecipare, con il proprio acquisto, ad un’ operazione che si iscriveva in unafrode al!’ IVA”: in difetto di tale acclaramento, infatti, vige il principio (enunciato Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 29524/07 – 18/21 – dallo stesso giudice europeo) secondo cui “qualora una cessione sia operata nei confronti di un soggetto passivo che non sapesse e non avrebbe potuto sapere che l’operazione interessata si iscriveva in una frode commessa dal venditore, l’art. 1 7 della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che osta ad una norma di diritto nazionale secondo cui l’annullamento del contratto di vendita, in virtù di una disposizione di diritto civile che sanzioni tale contratto con la nullità assoluta in quanto contrario all’ ordine pubblico per una causa illecita perseguita dall’ alienante, comporti per il detto soggetto passivo la perdita del diritto alla deduzione del’ IVA”, con l’ ulteriore, significati va precisazione che “al riguardo, è irrilevante la questione se la detta nullità derivi da una frode al’ IVA ovvero da altre frodi”.

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