La Corte di cassazione manifesta la necessità di dimostrare documentalmente la notifica con il 140 cpc.

La Corte di cassazione con la sentenza del30.09.2009 n. 21026 ha affermato che “la prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. può essere data solo con la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui si dà notizia del deposito dell’atto da notificare nella casa comunale) è manifestamente fondato, posto che le SU di questa Corte, con sentenza n. 627 del 2008, hanno affermato che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto da notificare spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o (come nella specie) della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio

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