Con la sentenza 20043 dell’11.08.2017 la Cassazione ha affermato che «il solo rilievo dell’applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico formalmente diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza […] in mancanza di abnormità ed irragionevolezza dei risultati” non basta, in assenza di elementi ulteriori, a supportare una ripresa a tassazione «posto che le medie di settore non costituiscono “fatto noto”, storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, il fatto ignoto da provare, ma soltanto il risultato di una estrapolazione statistica di dati (Cass. n. 11985/2010, conf. n. 27488/2013)»;
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