La Corte di Cassazione sull’autorizzazione ad impugnare una sentenza.

La Corte di Cassazione con la sentenza num. 12232 del 15.05.2008 ha confermato un “indirizzo ormai consolidato” dove  “ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, “in tema di contenzioso tributario, l’autorizzazione a proporre appello – prevista per gli Uffici periferici del Dipartimento delle Entrate dall’art. 52, secondo comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 a pena di inammissibilita’ dell’appello per difetto di un presupposto processuale – pur potendo essere prodotta, con effetti retroattivi, nel corso del relativo giudizio, non puo’ utilmente essere prodotta in sede di legittimata’, stante il tassativo disposto dell’art. 372, primo comma, cod. proc. civ., che permette di produrre, in sede di giudizio di cassazione e in coerenza con la natura di tale giudizio, solo i documenti che riguardano  “la nullita’ della sentenza impugnata e l’ammissibilita’ del ricorso e del controricorso”.
(Cass.n.20516/06, n.5606/03, n.10242/01, 11321/01) Tali principio è stato sostanzialmente ribadito da questa Corte con decisione più recente in cui è stato statuito che “l’autorizzazione dell’ufficio sovraordinato alla proposizione dell’appello principale da parte dell’ufficio locale configura una condizione di ammissibilità dell’impugnazione, la quale deve realizzarsi prima della notifica dell’appello alla controparte, e la cui prova, ove l’autorizzazione non sia stata incorporata nello stesso documento contenente l’atto di impugnazione, può essere fornita solo mediante il deposito di un autonomo documento nell’ambito del giudizio di secondo grado” (Cass. n. 20516/06)”
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