La Corte di Cassazione torna ancora sull’IRAP degli avvocati.

Con la sentenza 13810 depositata lo scorso 12.06, la Sezioan tributaria della Corte di Cassazione torna sulla vicenda dell’IRAP degli avvocati e definisce meglio la nozione di “stabile organizzazione” ed i criteri probatori che consentano di superare le discrasie che si sono  manifestate  nella  giurisprudenza  della stessa Corte.
Gli elementi destinati ad assumere in concreto rilevanza nella definizione del contesto organizzativo ai fini dell’imposizione Irap, vanno per lo più rinvenuti in negativo in quanto l’imposta non è applicabile quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nella auto organizzazione del professionista o comunque l’organizzazione da lui predisposta abbia incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento  (in  genere pochi mobili d’ufficio, fotocopiatrice, fax, computer, cellulare, materiale di cancelleria, vettura).
Ed il  giudice  del merito  può  ricercare i dati di riscontro del presupposto impositivo attraverso l’auto dichiarazione del contribuente ovvero la certificazione dell’Anagrafe tributaria in possesso dell’Amministrazione finanziaria, soffermandosi sul dettaglio riportato nelle pertinenti sezioni del quadro RE (riguardante la determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini Irpef) che specifica la composizione dei costi, riportando – tra  gli  altri  le quote di ammortamento dei beni strumentali (con  tipologia  ricavabile  dal registro dei cespiti ammortizzabili o dal registro dei pagamenti), i canoni di locazione finanziaria e non le spese relative agli immobili, le spese per prestazioni di lavoro dipendente, per le collaborazioni ed i compensi comunque elargiti a terzi, gli interessi passivi, eccetera.
Di conseguenza, laddove non sia segnalata la presenza di  dipendenti e/o collaboratori o l’impiego di beni strumentali ulteriori rispetto a quelli indispensabili alla professione e di normale corredo del lavoratore autonomo, la Commissione adita potrà ricavare un quadro affidabile di modalità  di esercizio della professione, che  secondo una valutazione di natura non soltanto logica ma anche socio-economica, induca a riscontrare l’assenza  di una “organizzazione produttiva” tassabile ai fini Irap.

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