La Corte di Cassazione torna sulla valenza delle medie di settore nell’accertamento induttivo.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 15.10.2008 n. 25200 afferma l’illegittimità dell’adozione del metodo induttivo di accertamento basato unicamente sullo scostamento della percentuale di ricarico da quella media di settore.
I giudici della Suprema Corte affermano che ” L’unico motivo di ricorso con cui si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e art. 2729 c.c., per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto illegittimo l’adozione del metodo induttivo di accertamento basato unicamente sullo scostamento della percentuale di ricarico da quella media di settore è manifestamente infondato in quanto la Corte ha affermato il principio secondo cui in tema di i.v.a., l’infedeltà dei dati indicati nella dichiarazione, che può anche essere indirettamente desunta sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54), non può essere inferita dalla sola circostanza costituita dal fatto che la percentuale di ricarico applicata sul costo della merce venduta è notevolmente inferiore a quella media, riscontrabile nel settore specifico di attività in aziende similari, in quanto “le medie di settore” non integrano un “fatto noto”, storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, quello “ignoto”, costituente l’oggetto del “thema probandum”, ma il risultato di una extrapolazione statistica di una pluralità di dati che fissa una regola di esperienza,
in base alla quale poter ritenere statisticamente meno frequenti i casi che si allontanano dai valori medi, rispetto a quelli che si avvicinano; il richiamo a tale regola di esperienza non comporta neppure un’inversione dell’onere della prova, addossando al contribuente l’onere di dimostrare le ragioni specifiche della divergenza dei propri dati da quelli medi, perch è nelle fattispecie normative previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, l’infedeltà della dichiarazione costituisce la premessa stessa del sorgere del potere di accertamento induttivo (Cassazione civile, sez. trib., 13 gennaio 2006, n. 641)”

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