Con la sentenza 2248 del 3.02.2014 la Sprema Corte di Cassazione torna sulla questione dell’autonoma impugnabilità dell’estratto a ruolo. Il contribuente che viene a conoscenza dell’iscrizione a ruolo del carico tributario direttamente dal dipendente addetto all’ufficio, a mezzo consegna di copia dell’estratto dei ruoli, piuttosto che attraverso la notifica della cartella può promuovere l’impugnazione degli stessi. E’ quanto ha deciso la Corte di Cassazione sez. VI con Ordinanza n. 2248 depositata il 03.02.2014. La Suprema Corte sulla scia di quanto già deciso con Cass. n. 11736/2011 e 724/2010, ha ritenuto che il ruolo, ancorchè atto interno dell’Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poichè contiene l’indicazione del periodo d’imposta, cui l’iscrizione si riferisce, dell’imponibile, dei versamenti e dell’imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente; tale iscrizione costituisce, il valido e legittimo titolo per la riscossione del tributo, mentre la cartella esattoriale costituisce lo strumento mediante il quale la pretesa esattoriale viene portata a conoscenza del debitore d’imposta. Ne deriva che il momento determinante per l’instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è quello della formazione del ruolo e non già quello della notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.Trattasi sicuramente di un provvedimento di giustizia civile che viene incontro alle esigenze di quanti non hanno mai ricevuto la notifica della cartella e quindi al fine di accertare la loro posizione nei confronti dell’esattore intendono promuovere in giudizio le loro istanze volte a fare dichiarare la prescrizione del credito o la decadenza dell’amministrazione dal potere impositivo. Vogliono quindi attuare quel principio di certezza che è insopprimibile in quello che vuole essere un paese civile. Sul punto trattasi di un vero e proprio “reviriment” che segue la famosa sentenza n. 6610 del 13.11.2012 con cui la Cassazione aveva invece stabilito che: “è possibile impugnare il ruolo soltanto a seguito di notifica di un atto impositivo, perché diversamente mancherebbe un interesse concreto ed attuale, ex art.100 c.p.c., ad impugnare un’imposizione mai venuta ad esistenza e dappoiché il ruolo è un semplice atto interno dell’Amministrazione … la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione del solo ruolo per mancanza dell’interesse processuale ex art.100 c.p.c., prescinde dalla circostanza che la cartella sia stata o meno notificata o sia stata notificata in modo inesistente. Ex art.384, comma 1 c.p.c., i principi da enunciarsi son perciò quelli appresso: 1. “L’estratto di ruolo, che è atto interno dell’Amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione davanti al giudice tributario …”.


