La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 15589 depositata il 22 luglio 2020 afferma che l’accertamento induttivo, svolto attraverso la determinazione della percentuale di ricarico sulla merce venduta, ai fini Iva, effettuato sulle risultanze dell’applicazione dei parametri contabili degli studi di settore è illegittimo se gli elementi valutati sono solo una parte di quelli forniti e la scelta è effettuata con criteri casuali e non definiti. Nel provvedimento leggiamo testualmente “che, inoltre, in tema di rettifica della dichiarazione IVA, la determinazione in via presuntiva della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta, in sede di accertamento induttivo, deve avvenire adottando un criterio che sia: (a) coerente con la natura e le caratteristiche dei beni presi in esame; (b) applicato ad un campione di beni scelti in modo appropriato; (c) fondato su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di beni; tale modalità di determinazione della reale percentuale di ricarico prescinde del tutto dalla circostanza che la contabilità dell’imprenditore risulti formalmente regolare (Cass., Sez. VI, 15 dicembre 2017, n. 30276)”