La pretesa nullità della notifica di un atto di accertamento non costituisce questione rilevabile d’ufficio.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10477 del 23.04.2008 ha affermato che l’avviso di accertamento tributario costituisce atto amministrativo, esplicativo della potestà impositiva degli uffici finanziari, e non atto processuale, né funzionale al processo, poiché non ad esso, ma alla presentazione del ricorso alla commissione tributaria, si correla l’instaurazione del procedimento giurisdizionale.
Pertanto, alla notificazione dell’avviso di accertamento non sono applicabili i principi processuali attinenti al rilievo d’ufficio delle nullità.

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