La Corte di Cassazione con la sentenza n. 33320, depositata il 17 dicembre 2019. prevede che in caso di contestazione di fatture soggettivamente inesistenti spetta all’Ufficio provare, anche attraverso presunzioni purchè gravi, precise e concordanti, non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il contribuente era consapevolmente partecipe della frode, ovvero che se ne sarebbe potuto rendere conto usando l’ordinaria diligenza. A fronte di dette contestazioni, inoltre, il giudice tributario deve valutare l’eventuale sentenza di assoluzione nel parallelo procedimento penale, anche se la stessa non ha efficacia di giudicato.
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