La Cassazione con l’ordinanza num. 201711 del 30 settembre 2020 torna sull’accertamento anticipato affermando che “In tema di accertamento, l’atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell’ufficio in data anteriore alla scadenza del termine di cui all’art. 12, 7 0comma, I. n. 212 del 2000, ancorché notificato successivamente alla sua scadenza, è illegittimo, atteso che la norma tende a garantire il contradditorio procedimentale consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni quando l’atto impositivo è ancora in fieri, integrando, viceversa, la notificazione una mera condizione di efficacia dell’atto amministrativo ormai perfetto e, quindi, già emanato» (Cass. n. 17202 del 2017; in senso conforme, Cass. n. 20267 del 2018). Pertanto, contrariamente all’assunto della ricorrente, l’atto impositivo non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio o dalla notifica del processo verbale di constatazione, non assumendo rilievo la notifica dell’atto medesimo dopo il decorso del predetto termine. Del pari destituita di fondamento è la censura inerente la sussistenza di ragioni di urgenza tali da giustificare l’inosservanza del termine dilatorio previsto dall’art. 12, comma 7, I. n. 212/2000. Va, al riguardo, osservato che la situazione di urgenza legittimante la mancata osservanza del termine concerne elementi di fatto non soltanto cogenti e insuperabili, ma anche estranei alla sfera di azione, organizzazione e responsabilità dell’Amministrazione finanziaria che procede alla verifica, pena, altrimenti, lo svuotamento sostanziale dell’obbligo di contraddittorio sancito in via generale dallo statuto dei diritti del contribuente; è comunque indispensabile che l’Amministrazione dimostri e motivi che la protrazione dei tempi dell’accertamento, ed il loro giungere alla suddetta imminente scadenza, sia dipesa da fattori non imputabili, perché indipendenti dalla sua azione e potestà, così da imporsi la notificazione ante tempus dell’avviso di accertamento allo scopo di non veder vanificato l’adempimento dell’obbligo tributario (Cass. n. 23670 del 2018, in motivazione).