Dopo l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 180 del 23.05.2007 l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 65/E del 27.02.2008, torna sulla decadenza dal credito di imposta ex L. 388/2000 per mancato invio del modello CVS e stabilisce che “Nelle ipotesi … in cui la compensazione del credito sia stata anticipata rispetto al momento di effettiva spettanza dell’agevolazione …deve ritenersi rispettato l’obbligo di comunicazione dei dati e, pertanto, può escludersi l’applicazione della causa di decadenza dal diritto al contributo per mancata presentazione del modello CVS, prevista dal citato articolo 62, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002“
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