Le Sezioni Unite si pronunziano sull’impugnabilità del diniego di autotutela

Nella recentissima sentenza n. 7388 del 6.02.2007, le SSUU della Corte di Cassazione ritengono che “L’attribuzione al giudice tributario di tutte le controversie in materia tributaria di qualunque genere e specie comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio dell’autotutela tributaria, in quanto comunque incidenti sul rapporto obbligatorio tributario, devono ritenersi devolute al giudice tributario, la cui giurisdizione è radicata in base alla materia, indipendentemente dalla specie di atto impugnato.
La natura discrezionale dell’esercizio dell’autotutela tributaria non comporta la sottrazione delle controversie sui relativi atti al giudice naturale.
Per quanto attiene alla problematica della riconducibilita del diniego di autotutela alle categorie degli atti impugnabili indicate dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, tale problematica non attiene alla giurisdizione, ma alla proponibilità della domanda.
Spetta, quindi, al giudice di merito verificare se l’atto in contestazione possa ritenersi impugnabile o meno.
Tuttavia, la mancata inclusione del diniego di autotutela nel novero degli atti impugnabili di cui al citato art. 19 comporterebbe una lacuna di tutela giurisdizionale, in violazione dei principi di cui agli artt. 24 e 113 Cost.
Infatti, il carattere esclusivo della giurisdizione tributaria non consente che atti non impugnabili in tale sede siano devoluti, in via residuale, ad altri giudici, secondo le ordinarie regole di riparto della giurisdizione”.

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