La Corte di CAssazione a Sezioni Unite con la sentenza 10378 del 12 aprile 2019 ha affermato il principio secondo cui nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme corrispondenti alle ritenute d’acconto operate, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 del D.P.R. n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.
File allegati
-
Cassazione 10378/2019 235 KB
-
235 KB
Articoli correlati
- 4 Maggio 2021
- 0
- 10183
Eventi sismici del 2002 ed aiuti di Stato
_20200317_snciv@s50@a2020@n07359@tO.clean (1)
Continua
- 5 Giugno 2020
- 0
- 15111
Il contenzioso Tributario
"La tutela sul diniego della transazione fiscale" Pubblicato sul quotidiano La Sicilia del 4 giugno 2020
Continua