Le Sezioni Unite depositano l’attesa sentenza sul riparto di giurisdizione tra il giudice tributario e quello ordinario in materia di pignoramento presso terzi e con la sentenza 7822 del 14 aprile 2020 affermano che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione e la verifica della sussistenza dei presupposti della pretesa in senso sostanziale. Alla giurisdizione ordinaria spetta invece la cognizione delle questioni riguardanti la legittimità formale dell’atto esecutivo. Le Sezioni Unite hanno concluso che, trattandosi di distinte domande, occorre individuare giurisdizioni differenti per ciascuna di esse. Nel caso specifico la questione deve essere esaminata prioritariamente dal giudice ordinario. Successivamente, considerata l’eccezione, in via subordinata, sul merito della pretesa, il primo giudice deve devolvere eventualmente alle altre giurisdizioni (quella tributaria) l’esame della vicenda.
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7822 2020 2 MB
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