La Corte di Cassazione con la sentenza del 28.06.2009 n. 15148 ha affermato che “In materia di impugnazione della cattella esattoriale, la tardività della notificazione deiia carteiia non costituisce vizio proprio di questa, taie da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La iegittimazione passiva spetta pertanto aii’ente titoiare dei credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere alresito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario’ (Cassazione civile, sez. trib., 30 ottobre 2007, n. 22939; nello stesso senso:Cassazione civile, sez. un., 25 luglio 2007, n. 16412).
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