Con l’ordinanza n. 9597, depositata il 25 maggio 2020, la Cassazione ha ribadito che per le associazioni professionali l’autonoma organizzazione e quindi l’assoggettamento ad Irap sono presunti. Il contribuente però può fornire la prova contraria, dimostrando non solo di aver svolto determinate attività in maniera individuale, ma anche senza aver fruito dei benefici organizzativi derivanti dalla sua partecipazione allo studio associato: solo in tal caso viene meno il presupposto dell’imposta suindicata.
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