Con ordinanza n. 18651/2014, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui se l’azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell’impugnazione della cartella di pagamento è svolta direttamente nei confronti dell’ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, mentre se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi – se non vuole rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole della lite – deve chiamare in causa l’ente titolare del diritto di credito.


