L’ordinanza della Corte Costituzionale sulla legittimità della nullità del contratto di locazione non registrato.

La Corte Costituzionale con l’ordinanza 19 – 25. 11.2008 n. 389, nonostante dichari inammissibile il ricorso del giudice rimettente fissa importanti spunti di valutazione circa la nullità del contratto di locazione non registrato, affermando che la decisione del legislatore di stabilire la registrazione quale vero e proprio requisito per la giuridica validità del contratto si tradurrebbe in un limite all’autonomia contrattuale, la quale costituisce un diritto fondamentale della persona (giacché strumentale al principio di libertà dell’iniziativa economica tutelato dall’art. 41, primo comma, Cost.),
che deve cedere solo di fronte a motivi di ordine superiore, economico e sociale, considerati rilevanti dalla Costituzione (art. 41, secondo comma, Cost.).
Stabilendo che il mancato rispetto della normativa tributaria non costituisca, in tale ottica, un legittimo limite all’autonomia privata (e quindi all’iniziativa economica) e che – osserva il rimettente – la violazione della disciplina tributaria rimane innanzitutto sanzionabile mediante il recupero, anche coattivo, delle somme evase così da soddisfare pienamente l’interesse statuale al reperimento delle necessarie risorse finanziarie.
Nella stessa ordinanza si rileva che lo stesso legislatore ha sancito all’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), che le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto e che tale principio sarebbe coerente, a differenza della normativa censurata, con la regola della dicotomia fra l’interpretazione a fini fiscali del contratto rispetto al mero dato civilistico, posta dall’art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell’imposta di registro), poi art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), in virtù del quale «l’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente»;
Nell’ordinanza si rleva inoltre che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata sarebbe inoltre in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto irrazionale e discriminatoria, perché assoggetta, in caso di mancata registrazione, alla sanzione della nullità, senza alcuna plausibile giustificazione, unicamente alcune fattispecie contrattuali (i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, dì unità immobiliari ovvero di loro porzioni) e non tutte le ipotesi di atti privati, per i quali vige l’obbligo di registrazione;
La norma, peraltro, secondo i giudici costituzionali non sarebbe neppure conforme all’art. 24 Cost., dal momento che lo Stato non potrebbe mai sanzionare il mancato pagamento di un tributo con la perdita dell’esercizio di un diritto, mentre la sanzione della nullità del contratto di locazione non registrato impedirebbe de facto al locatore di giovarsi del procedimento sommario di sfratto per morosità, potendo lo stesso recuperare la disponibilità dell’immobile solo a seguito dell’utile esperimento della meno agevole azione ordinaria per occupazione sine titulo.
Il conduttore risulterebbe tutelato dalla normativa in esame, in quanto egli, anche in caso di incolpevole omessa registrazione, sarebbe equiparato ad un mero occupante sine titulo, con tutte le conseguenze in tema di precarietà della disponibilità dell’immobile e di non azionabilità dei diritti a lui attribuiti dallo statuto locativo.

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