Con la sentenza 21941 depositata il 19.10.2007 la Corte di Cassazione afferma che il giudice tributario ha l’onere di verificare la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni utilizzate dal Fisco ed afferma che “Questa Suprema Corte, infatti, ha di recente ribadito che ìn tema dì IVA, l’Ufficio, quando rìtìene che l’imposta dovuta sia superiore a quella dichiarata, procede a rettifica ai sensi dell’art. 54, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed accerta tale presumibile infedeltà sulla scorta dei dati indicati al secondo comma della medesima disposizione, acquisendoli nei modi previsti dagli artt. 51 e 52; in base alla somma delle risultanze, dei dati e delle notizie acquisiti, è poi legittimo quantificare, ai fini della rettifica, le omissioni e le false o inesatte indicazioni, tanto mediante presunzioni legali, previste dall’art. 53, quanto mediante presunzioni semplici, ricavate da indizi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza; queste ultime costituiscono esse stesse, senza necessità di altre prove, una fonte di convincimento del giudice, il quale è pertanto tenuto ad accertare se gli elementi indiziari a disposizione presentino i predetti caratteri, mediante un prudente apprezzamento, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato ( Casa. 1575/07).
Ora nella specie il giudice del merito ritiene la fondatezza, in parte qua, della rettifica senza accertare che gli elementi indiziari a disposizione, per accreditare la tesi della emissione di “sette fatture attive” non annotate nel prescritto registro, abbiano carattere di gravità, precisione e concordanza (art. 2729 c.c.).


