La Corte di Cassazione con sentenza del 20 aprile 2016 n. 7892 ha statuito che “Il legislatore ha sanzionato con la inutilizzabilità il mancato adempimento da parte del contribuente alla richiesta degli Uffici di esibizione di documenti e dati. Trattasi di inutilizzabilità non assoluta, non operando essa se il contribuente alleghi quanto richiesto al ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando al contempo di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile. Tale inutilizzabilità trova, quindi, applicazione nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato ai verificatori di non essere in grado di reperire tutta la documentazione richiesta e la abbia poi prodotta nel corso del giudizio. La norma, infatti, richiede quale condizione di inoperatività della sanzione di inutilizzabilità degli atti e dei documenti non trasmessi in risposta agli inviti formulati dall’Ufficio: a) che il contribuente dichiari di non aver potuto adempiere le richieste per causa a lui non imputabile; b) in ogni caso, che tale dichiarazione venga resa in sede giudiziale contestualmente alla proposizione del ricorso (non rilevando dunque la dichiarazione in tal senso resa agli stessi verificatori)“.
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