La Corte di Cassazione con la sentenza 13944 del 28.05.2008 afferma due importantissimi principi un primo in materia di mancata produzione documentale in sede di verifica affermando che “in tema di accertamento delle imposte dirette, la mancata produzione di documenti, da parte del contribuente, in risposta al questionario previsto dall’art.32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero la mancata esibizione di scritture contabili ai verificatori, non danno luogo a decadenza dalla produzione degli stessi in sede contenziosa, in difetto di ogni previsione, in proposito, negli artt. 32 e 33 del detto decreto.
Né la preclusione all’utilizzabilità in sede amministrativa o contenziosa dei libri, registri, scritture e documenti non esibiti dal contribuente in sede di accessi, ispezioni e verifiche, posta in materia di IVA dall’art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, può estendersi all’accertamento delle imposte sui redditi (Cfr. anche Cass. S tenne n. 11981 del 08/08/2003, n. 1030 del 2002)”.
Il secondo principio riguarda la valenza delle dichiarazioni rese dalla parte nel pvc, la Suprema Corte afferma che “le dichiarazioni rese dai dirigenti della società possono costituire confessione stragiudiziale in siffatta materia. Infatti l’emendabilità, da parte della contribuente, degli errori, anche non meramente materiali o di calcolo, contenuti in dichiarazioni o, comunque, in atti della stessa costituenti il presupposto dell’imposizione fiscale, doveva essere riconosciuta, quale espressione dì un principio generale del sistema tributario (che trova conferma anche in pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di IVA), atteso che la dichiarazione non aveva valore confessori, non costituiva fonte dell’obbligazione tributaria – ma s’inseriva nell’ambito di un più complesso procedimento di accertamento e di riscossione – e che i principi della capacità contributiva e di buona amministrazione renderebbero intollerabile un sistema legale che impedisse al contribuente di dimostrare, entro un ragionevole lasso di tempo, l’inesistenza di fatti giustificativi del prelievo (V. pure Cass. Sentenze n. 15438 del 2001, n. 11545 del 2001, n. 10055 del 2000).”


