Mancata produzione di documenti in sede di verifica e valenza delle dichiarazioni rese dal contribuente nel pvc.

La Corte di Cassazione con la sentenza 13944 del 28.05.2008 afferma due importantissimi principi un primo in materia di mancata produzione documentale in sede di verifica affermando che “in tema di accertamento delle imposte dirette, la man­cata produzione di documenti, da parte del contribuente, in rispo­sta al questionario previsto dall’art.32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero la mancata esibizione di scritture contabili ai verificatori, non danno luogo a decadenza dalla produzione de­gli stessi in sede contenziosa, in difetto di ogni previsione, in proposito, negli artt. 32 e 33 del detto decreto.
Né la preclusio­ne all’utilizzabilità in sede amministrativa o contenziosa dei li­bri, registri, scritture e documenti non esibiti dal contribuente in sede di accessi, ispezioni e verifiche, posta in materia di IVA dall’art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, può estendersi all’accertamento delle imposte sui redditi (Cfr. anche Cass. S tenne n. 11981 del 08/08/2003, n. 1030 del 2002)”.

Il secondo principio riguarda la valenza delle dichiarazioni rese dalla parte nel pvc, la Suprema Corte afferma che “le dichiarazioni rese dai dirigenti della società possono costituire confessione stragiudiziale in siffatta materia. Infatti l’emendabilità, da parte della contribuente, degli er­rori, anche non meramente materiali o di calcolo, contenuti in di­chiarazioni o, comunque, in atti della stessa costituenti il pre­supposto dell’imposizione fiscale, doveva essere riconosciuta, quale espressione dì un principio generale del sistema tributario (che trova conferma anche in pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di IVA), atteso che la dichiara­zione non aveva valore confessori, non costituiva fonte dell’ob­bligazione tributaria – ma s’inseriva nell’ambito di un più com­plesso procedimento di accertamento e di riscossione – e che i principi della capacità contributiva e di buona amministrazione renderebbero intollerabile un sistema legale che impedisse al con­tribuente di dimostrare, entro un ragionevole lasso di tempo, l’inesistenza di fatti giustificativi del prelievo (V. pure Cass. Sentenze n. 15438 del 2001, n. 11545 del 2001, n. 10055 del 2000).”

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