Nell’accertamento sintetico ci si può limitare alla prova della disponibilità della somma

Con sentenza n. 1455 del 26.01.2016 la Corte di Cassazione introduce un nuovo principio in materia di accertamento redditometrico in punto di prova, discostandoci dall’orientamento precedentemente espresso: al fine di poter giustificare la maggiore capacità contributiva, il contribuente può ben avvalersi degli estratti dei conti correnti bancari per dimostrare la “durata” del possesso dei redditi, non essendo necessario, invece, fornire prova del transito delle somme nella disponibilità del contribuente.

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Studio Legale Cacopardo
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