La Corte di Cassazione Sez. VI – 5, con ordinanza del 25-11-2015, n. 24082 in tema di notificazioni in un indirizzo in cui il destinatario è sconosciuto ha affermato che “deve rilevarsi che l’attività di interpretazione della relata di notifica e di valutazione della sufficienza delle ricerche presuppone che delle stesse vi sia traccia (non importa in quale contesto documentale) agli atti del giudizio, giacchè, diversamente, non risulterebbe soddisfatto il requisito che i precedenti di questa Corte citati nella relazione indicano quale presupposto di legittimità della notifica D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, ex lett. e), ossia che “emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame”. A tale considerazione va anche aggiunto che dalla lettera della legge (“quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente”) emerge che le suddette ricerche devono avere ad oggetto la presenza del destinatario non nel (solo) indirizzo ove è stata richiesta la notifica, ma nell’intero comune (cfr. Cass. 1440/13 In tema di notificazione degli atti in materia tributaria, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), deve effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune”; conf. Cass. 4925/07). “


