La Corte di Cassazione con la sentenza del 4.03.2016 n. 4353 ha statuito che qualora l’Amministrazione finanziaria contesti ad un operatore il diritto alla detrazione IVA, in ragione di una supposta inesistenza soggettiva delle operazioni oggetto dell’accertamento, è onere della medesima Amministrazione provare, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo interessato sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva – per l’esistenza di indizi idonei ad avvalorare il sospetto in tal senso indicati dall’Amministrazione – in un’evasione commessa dall’emittente delle fatture contestate o da un altro operatore intervenuto a monte nella catena di prestazioni. Non è tal fine rilevante la corrispondenza scambiata fra i soggetti coinvolti, non essendo tale circostanza univocamente riferibile al profilo della conoscibilità dell’esistenza del meccanismo fraudolento, sulla base della diligenza dell’accorto operatore.
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