Per la definibilità della lite occorre vedere la sostanza del giudizio e non il nome dell’atto impugnato, la Corte di Cassazione con la sentenza 6076 del 13.03.2009 ha infatti confermato che “in tema di chiusura delle liti fiscali pendenti ai sensi dell’art. 16 della legge 289/2002, ciò che rileva ai fini della condonabilità della lite non é la qualificazione formale dell’atto impugnato, bensì il suo contenuto sostanziale, quale espressione del potere impositivo dell’amministrazione, la cui contestazione da parte del contribuente vale a integrare una controversia effettiva e non apparente sui contenuti dell’obbligazione tributaria, dovendosi ritenere atto impositivo qualsiasi atto dell’ufficio che attenga all’accertamento dell’esistenza e dell’entità dei presupposti e criteri dell’imposizione, e non si limiti alla mera liquidazione dell’imposta in base a criteri predeterminati dalla legge e attraverso semplici operazioni contabili
(v. cass. n. 10753 del 2006).
Con specifico riguardo alla definizione agevolata delle liti relative all’imposta di registro, la giurisprudenza ha affermato altresì che, essendo l’immediata liquidazione di un tributo consentita soltanto sulla base di elementi emergenti “ictu oculi” dalla dichiarazione, e presupponendo, pertanto, la mancanza di valutazioni giuridiche, la definizione dell’atto come avviso di liquidazione non vale ad escludere la sua natura di atto impositivo, quando esso sia destinato ad esprimere, nei confronti del contribuente, la pretesa fiscale sulla base di valutazioni non consistenti nella mera rilevazione di dati dall’atto sottoposto a registrazione (v. cass. n. 10535 del 2006), e, sempre con specifico riferimento alla definizione delle liti in materia di imposta di registro, la suddetta giurisprudenza ha infine affermato che rientra tra le liti pendenti, definibili ai sensi dell’art. 16 della legge 289/2002,la controversia avente ad oggetto l’avviso di liquidazione con il quale, sulla base di una diversa interpretazione o qualificazionegiuridica dell’atto registrato, l’erario faccia valere una pretesa fiscale maggiore di quella denunciata dal contribuente o ritenuta (quindi accertata) dall’ufficiostesso al momento della tassazione provvisoria in sede di registrazione, non essendosi in tal caso in presenza di contestazione su di un atto meramente liquidatorio sulla base dei dati forniti dal contribuente
(v. cass. n. 8598 del 2006)”.


