Con la Risoluzione 30/05/2008, n. 218/E l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che q ualora un contribuente sia in grado di dimostrare, ad esempio attraverso l’intestazione di utenze domestiche, l’utilizzo di servizi e l’indirizzo della corrispondenza ordinaria, che un familiare ha utilizzato un immobile come abitazione principale per la maggior parte del periodo tra l’acquisto e la vendita, a prescindere dalla sua residenza anagrafica, l’operazione di cessione – effettuata prima del decorso del quinquennio – non comporta l’assoggettamento a tassazione della plusvalenza realizzata .
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