La sezione VI della Corte di Cassazione con l’ordinanza 8297 del 29.04.2020 ha affermato che “i crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l’art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. 9906/2018; Cass. 32308/2019). Sono invece soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. gli interessi e le sanzioni, ai sensi dell’art. 20 D.lgs. 472/1997 (Cass. 5577/2019)”.
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