Con la circolare 34 E del 6 Agosto 2012, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le questioni riguardanti il riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse. Si segnala lì’importante principio che l’eventuale istanza di rimborso troverebbe la propria legittimazione nell’art. 21 del d.lgs. 546/1992 e non nell’art. 38 del DPR 600/1973
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