Se si paga il dovuto vi è la non punibilità anche in caso di omessa o infedele dichiarazione

Secondo la sentenza 48029 del 26 novembre 2019 per i reati di infedele e omessa presentazione della dichiarazione, al pari dei delitti di omesso versamento, si può accedere al patteggiamento anche senza l’estinzione del debito tributario. Secondo la sentenza non vi è distinzione tra le citate fattispecie e quindi per esse non può valere, ai fini del patteggiamento, la regola dell’integrale pagamento. Infatti se l’imputato corrispondesse il dovuto, entro l’apertura del dibattimento, non sarebbe più punibile e non avrebbe senso il patteggiamento.

 

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Studio Legale Cacopardo
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