Sisma 90. Rimborso delle somme pagate in eccedenza da chi ha versato per intero.

Con un’inattesa sentenza, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione (20641 del 27.06.2007 depositata il 1.10.2007) afferma che “La lettura costituzionalmente orientata dell’art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002 impone di estendere a tutti i soggetti residenti nelle province della Regione siciliana, colpite dagli eventi sismici del 1990, il beneficio della definizione automatica dei periodi d’imposta 1990, 1991 e 1992, indipendentemente dal precedente assolvimento dell’imposta.
Non può infatti revocarsi in dubbio che la normativa disponga pro futuro quanto agli adempimenti ma disciplina l’obbligazione tributaria relativa ai passati periodi d’imposta.
Conseguentemente, deve essere cassata la sentenza che ha rigettato l’istanza volta ad  ottenere la restituzione dell’eccedenza di imposta versata e – in accoglimento della domanda introduttiva  –  ordinarsi il rimborso in favore del contribuente.”
ed ancora chedeve  ritenersi che spetti a tutti il beneficio della riduzione del carico fiscale de quo ad un decimo.
Beneficio che si attua concretamente secondo due simmetriche possibilità di definizione: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo  2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo,
ancorché risultato parzialmente non dovuto ex post, per effetto dell’intervento normativo, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, nel contesto di un indebito sorto ex lege”
.
E’ chiaro che il risvolto pratico della sentenza è ridotto dalla circostanza che i termini per le istanze di rimborso di versamenti diretti sono già scaduti anche volendo interpretare che essi decorrono dalla data di entrata in vogore della norma (o anche dal termine entro il quale bisognava aderire al condono.

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